IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento
degli  assegni  integrativi  delle  indennita' di disoccupazione e la
concessione  di  sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente
disoccupati non aventi diritto alla indennita' predetta;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto coi Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per i
trasporti e per l'agricoltura e foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo  20  maggio  1946,  n.  373,  e'  concesso  a  favore dei
lavoratori  di  cittadinanza  italiana  aventi  a  carico  persone di
famiglia  in  stato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli
uffici  del  lavoro  per prestare la loro opera all'estero ed abbiano
gia' lasciato il territorio nazionale.