IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento degli assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennita' predetta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per i trasporti e per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e' concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana aventi a carico persone di famiglia in stato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro per prestare la loro opera all'estero ed abbiano gia' lasciato il territorio nazionale.