IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto Il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apposta modifiche al predetto regio decreto; Ritenuta la necessita di tradurre in legge le disposizioni adottate in via amministrativa fin dal 1° gennaio 1942, concernenti miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per la marina mercantile, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni; HA SANZIONATO E PROMULGA; Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1942 sono modificati come segue gli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con legge 1° giugno 1939 n. 1012: "Art. 24. - Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilita' permanente al lavoro, sara' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' nella misura annua di due terzi del salario, calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42, se si tratta di inabilita' permanente assoluta e una rendita proporzionalmente ridotta, in rapporto al grado dell'inabilita', se si tratta di inabilita' permanente parziale, purche' l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi d'infortunio ed al venti per cento per i casi di malattia professionale. Ai grandi invalidi del lavoro con inabilita' permanente assoluta ai quali sia altresi' indispensabile un'assistenza personale continuativa, l'Istituto ha facolta' di maggiorare la rendita sino a raggiungere l'intero salario, calcolato come, sopra, nel caso in cui non si faccia luogo al ricovero previsto nell'art. 61. Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purche' aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27, la rendita e' aumentata di tante quote integrative quanti sono i suddetti componenti la famiglia, col massimo di otto. Dette quote integrative, se trattasi di inabilita' permanente assoluta, sono dell'importo annuo di lire duecento, lire duecentoventicinque, lire duecentocinquanta, lire duecentosettantacique e di lire trecento, a seconda che i salari annui siano rispettivamente sino a lire quattromila, da oltre quattromila fino a cinquemila, da oltre cinquemila fino a seimila, da oltre seimila fino a settemila e oltre settemila. In caso d'inabilita' permanente parziale dette quote sono ridotte proporzionalmente al grado di inabilita'. Le quote integrative sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 27. Il numero delle quote integrative di famiglia si riduce; a) con la morte della persona per la quale furono assegnate; b) con il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' dei figli; c) con la cessazione dello stato di inabilita' al lavoro dei figli e del coniugi inabile al lavoro al sensi dell'art. 27. Le quote stesse cessano, in ogni caso, con la soppressione della rendita base. Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi dell'inabilita' permanente parziale", "Art. 27. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente ai due terzi del salario: 1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio, in questo secondo caso sono corrisposte tre annualita' di rendita. Se il superstite e' il vedovo, la rendita e' corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo. Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi; 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il venticinque per cento se si tratti di orfano di entrambi i genitori. se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita e' corrisposta al figlio inabile, finche' dura la inabilita'; 3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non puo' superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino a concorrenza di detto limite. nella reintegrazione delle singole rendite non puo', peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro e gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1 o, in mancanza, agli orfani o, in mancanza di questi , agli ascendenti. qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potra' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento. l'assegno e' di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza i figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro, o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi. Per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi". "Art. 39. - Il salario, quando non ricorre l'applicazione dell'art. 40, e' determinato come segue : Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' assunta quale salario annuo, la rimunerazione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. qualora pero' l'infortunato non abbia prestata la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle rimunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato, il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso il salario annuo e' computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire dodicimila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire diciannovemila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire sedicimila per i primi ufficiali di coperta o di macchina e di lire quattordicimila per gli altri ufficiali. Per la liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea il salario da assumere come base e' uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando pero' il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio. Il compenso per lavoro straordinario e' compreso agli effetti dei precedenti comma nel salario. Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a completamento delle disposizioni del presente articolo".