IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto Il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765,  sull'assicurazione
obbligatoria  degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle   malattie
professionali; 
  Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che  apposta  modifiche  al
predetto regio decreto; 
  Ritenuta la necessita di tradurre in legge le disposizioni adottate
in  via  amministrativa  fin  dal  1°   gennaio   1942,   concernenti
miglioramenti  nelle  prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto coi Ministri per la grazia e  giustizia,  per  la  marina
mercantile, per  il  tesoro,  per  i  trasporti  e  per  le  poste  e
telecomunicazioni; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA; 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1942  sono  modificati  come  segue  gli
articoli 24, 27 e 39 del regio  decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,
modificati con legge 1° giugno 1939 n. 1012: 
  "Art. 24. -  Agli  effetti  del  presente  decreto  deve  ritenersi
inabilita' permanente assoluta la conseguenza  di  un  infortunio  la
quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. 
Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la  conseguenza  di  un
infortunio la quale diminuisca in  parte,  ma  essenzialmente  e  per
tutta la vita, l'attitudine al lavoro. 
  Quando  sia  accertato  che  dall'infortunio   sia   derivata   una
inabilita' permanente al lavoro, sara' corrisposta, con  effetto  dal
giorno  successivo  a  quello  di  cessazione   dell'indennita'   per
inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' nella  misura  annua
di due terzi del salario, calcolato  secondo  le  disposizioni  degli
articoli da 39 a 42, se si tratta di inabilita' permanente assoluta e
una  rendita  proporzionalmente  ridotta,  in   rapporto   al   grado
dell'inabilita', se si  tratta  di  inabilita'  permanente  parziale,
purche' l'attitudine al lavoro sia ridotta  in  misura  superiore  al
dieci per cento per i casi d'infortunio ed al venti per cento  per  i
casi di malattia professionale. 
  Ai grandi invalidi del lavoro con inabilita' permanente assoluta ai
quali   sia   altresi'   indispensabile    un'assistenza    personale
continuativa, l'Istituto ha facolta' di maggiorare la rendita sino  a
raggiungere l'intero salario, calcolato come, sopra, nel caso in  cui
non si faccia luogo al ricovero previsto nell'art. 61. 
  Se l'infortunato ha moglie e figli o  solo  moglie  o  solo  figli,
purche' aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2  dell'art.  27,  la
rendita e'  aumentata  di  tante  quote  integrative  quanti  sono  i
suddetti componenti la famiglia, col massimo di otto. 
  Dette quote  integrative,  se  trattasi  di  inabilita'  permanente
assoluta,  sono   dell'importo   annuo   di   lire   duecento,   lire
duecentoventicinque,       lire        duecentocinquanta,        lire
duecentosettantacique e di lire trecento,  a  seconda  che  i  salari
annui  siano  rispettivamente  sino  a  lire  quattromila,  da  oltre
quattromila fino a cinquemila, da oltre cinquemila fino a seimila, da
oltre seimila fino a settemila e oltre settemila. 
  In caso d'inabilita' permanente parziale dette quote  sono  ridotte
proporzionalmente al grado di inabilita'. 
  Le quote  integrative  sono  corrisposte  anche  nel  caso  in  cui
l'infortunio sia occorso ad una donna; a  tale  effetto,  per  quanto
riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al 2°  e
3° comma del n. 1 dell'art. 27. 
  Il numero delle quote integrative di famiglia si riduce; 
  a) con la morte della persona per la quale furono assegnate; 
  b) con il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' dei figli; 
  c) con la cessazione dello stato di inabilita' al lavoro dei  figli
e del coniugi inabile al lavoro  al  sensi  dell'art.  27.  Le  quote
stesse cessano, in ogni caso, con la soppressione della rendita base. 
  Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi
dell'inabilita' permanente parziale", 
  "Art. 27. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte,  spetta  a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura  di  cui
nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente ai due
terzi del salario: 
  1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla  morte  o  a  nuovo
matrimonio, in questo secondo caso sono corrisposte tre annualita' di
rendita. 
  Se il superstite e' il vedovo, la rendita e' corrisposta  solo  nel
caso che la sua attitudine al lavoro sia  permanentemente  ridotta  a
meno di un terzo. 
  Nessun  diritto  spetta  al  coniuge  se   sussista   sentenza   di
separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di
lui o di entrambi i coniugi; 
  2) il venti  per  cento  a  ciascun  figlio  legittimo  o  naturale
riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del diciottesimo
anno di eta', e il venticinque per cento se si tratti  di  orfano  di
entrambi i genitori. se siano superstiti i figli inabili al lavoro la
rendita e' corrisposta al figlio inabile, finche' dura la inabilita'; 
  3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai  numeri  1  e  2,  il
venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a  carico  del
defunto e fino alla loro morte; 
  4) in mancanza degli aventi diritto di cui ai  numeri  1  e  2,  il
venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se  conviventi  con
l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti per
i figli. 
  La somma delle  rendite  spettanti  ai  suddetti  superstiti  nelle
misure a ciascuno come sopra assegnate, non puo'  superare  l'importo
dell'intero salario calcolato come  sopra.  nel  caso  che  la  somma
predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. qualora una  o  piu'  rendite  abbiano  in
seguito a cessare, le rimanenti  sono  proporzionalmente  reintegrate
sino a  concorrenza  di  detto  limite.  nella  reintegrazione  delle
singole rendite non puo', peraltro, superarsi la  quota  spettante  a
ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. 
  Agli effetti del presente articolo sono  equiparati  ai  figli  gli
altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani  di
ambedue i genitori o figli  di  genitori  inabili  al  lavoro  e  gli
esposti regolarmente affidati e sono equiparate  agli  ascendenti  le
persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati. 
  Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta  tanto  un
assegno alla vedova o al vedovo  ancorche'  abile  al  lavoro,  fermo
peraltro il disposto del terzo comma del n. 1 o,  in  mancanza,  agli
orfani o, in mancanza  di  questi  ,  agli  ascendenti.  qualora  non
esistano  superstiti  a  termini  del  presente  articolo,  l'assegno
suddetto potra' essere corrisposto ad altre  persone  della  famiglia
del defunto,  secondo  le  norme  e  alle  condizioni  stabilite  dal
regolamento.  l'assegno  e'  di  lire  millecinquecento  in  caso  di
sopravvivenza del coniuge senza i figli minori degli anni diciotto  o
inabili al lavoro, di lire  duemila  in  caso  di  sopravvivenza  del
coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro,  o  di
soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o  riconoscibili  minori
di diciotto anni o inabili al lavoro e  di  lire  mille  negli  altri
casi. 
  Per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima  l'assegno
e' pari ad  una  mensilita'  di  stipendio  con  un  minimo  di  lire
millecinquecento in caso di sopravvivenza  del  coniuge  senza  figli
minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di  lire  duemila  in
caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o
inabili al lavoro o di soli figli minori di diciotto anni  o  inabili
al lavoro e di lire mille negli altri casi". 
  "Art. 39. - Il salario, quando non ricorre l'applicazione dell'art.
40, e' determinato come segue : 
  Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle
rendite  ai  superstiti  e'   assunta   quale   salario   annuo,   la
rimunerazione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato  sia
in denaro, sia in  natura  durante  i  dodici  mesi  trascorsi  prima
dell'infortunio. qualora pero' l'infortunato non  abbia  prestata  la
sua opera durante il detto periodo in modo continuativo,  oppure  non
l'abbia prestata presso  uno  stesso  datore  di  lavoro  e  non  sia
possibile determinare il cumulo  delle  rimunerazioni  percepite  nel
periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento  volte
il salario medio giornaliero. 
  Si considera salario medio giornaliero la sesta parte  della  somma
che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana
di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato,
il guadagno medio  orario  percepito  dall'infortunato  stesso  anche
presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel
periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare
l'accertamento dei guadagni percepiti. 
  In ogni caso il salario annuo e' computato da  un  minimo  di  lire
quattromila fino ad un massimo di lire dodicimila e, per i componenti
lo  stato  maggiore  della  navigazione  marittima  e   della   pesca
marittima, fino ad un massimo di lire diciannovemila per i comandanti
e per i capi macchinisti, di lire sedicimila per i primi ufficiali di
coperta o di  macchina  e  di  lire  quattordicimila  per  gli  altri
ufficiali. 
  Per la liquidazione delle indennita' per inabilita'  temporanea  il
salario   da   assumere   come   base   e'   uguale    ai    trecento
trecentosessantesimi del  salario  giornaliero  che  si  ottiene  col
procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma  del  presente
articolo, calcolando pero' il  guadagno  medio  orario  degli  ultimi
quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio. 
  Il compenso per lavoro straordinario e' compreso agli  effetti  dei
precedenti comma nel salario. 
  Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la
determinazione del salario in  casi  particolari  ed  in  generale  a
completamento delle disposizioni del presente articolo".