IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 9, comma 2°, della legge 19 gennaio 1942, n. 86;
  Visto  il  decreto-legislativo  luogotenenziale  24 maggio 1945, n.
412;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  scuole  e  gli  istituti  tecnici  non  governativi a indirizzo
agrario  e  industriale debbono, fin dal primo anno di funzionamento,
fare istanza, nei termini e con le modalita' prescritte, per ottenere
il  beneficio  del  riconoscimento  legale,  sotto  pena  in  difetto
dell'immediata chiusura.
  Se invece la domanda sia accolta, il riconoscimento avra' effetto a
decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola o
l'istituto ha cominciato a funzionare.