IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 9, comma 2°, della legge 19 gennaio 1942, n. 86; Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le scuole e gli istituti tecnici non governativi a indirizzo agrario e industriale debbono, fin dal primo anno di funzionamento, fare istanza, nei termini e con le modalita' prescritte, per ottenere il beneficio del riconoscimento legale, sotto pena in difetto dell'immediata chiusura. Se invece la domanda sia accolta, il riconoscimento avra' effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola o l'istituto ha cominciato a funzionare.