UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie;
  Visti  i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le
malattie dei lavoratori dell'industria;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri
per  la  grazia  e  giustizia,  per  il  tesoro,  e per l'industria e
commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Le  prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie  per  i  lavoratori  dell'industria,  regolate dai contratti
collettivi  3  gennaio  1939,  5  giugno  1940,  1°  luglio 1936 e 23
dicembre  1939  e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai
sensi  dei  contratti  collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23
dicembre  1939,  sono  stabiliti  nella misura indicata nella tabella
allegata  al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
  La  tabella predetta puo' essere modificata in tutto o in parte con
decreto  legislativo  su  proposta  del  Ministro  per il lavoro e la
previdenza  sociale,  d'intesa  coi  Ministri  per  il  tesoro  e per
l'industria   e   commercio,   sentito   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  le  malattie  e  le organizzazioni sindacali
nazionali  interessate  ai  sensi  dell'art.  3, n. 1, della legge 31
gennaio 1926, n. 100.