UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La tabella predetta puo' essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.