UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell' autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592; Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive disposizioni, e' data facolta' di applicare e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralita' in scadenza col 1° gennaio 1946 e sino a due anni solari successivi a quello in cui sara' dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza. La misura di tale diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare l'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale mutuato e verra' regolata, per analogia, dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto.