UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in
legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241;
  Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1941, n. 1571;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e  Ministro  ad interim per l'Africa
Italiana,  di  concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e
giustizia,  per  la  guerra,  per  la marina, per l'aeronautica e per
l'assistenza post-bellica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La  Commissione per la ricostituzione di atti di morte e di nascita
istituita   con  il  R.  decreto-legge  18  ottobre  1942,  n.  1520,
convertito  in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241, ha facolta',
anche, di provvedere alla formazione degli atti di morte o di nascita
previsti dall'art. 109 del testo della legge di guerra, approvato con
il  R.  decreto  18  luglio  1938,  n.  1415,  quando non siano stati
compilati  dalle autorita' competenti o si possa presumere la mancata
compilazione  di  essi e la morte o la nascita risulti da elementi di
prova  riconosciuti  idonei,  provenienti  da  autorita' italiane, da
governi  esteri,  da  associazioni  internazionali  di  soccorso o da
testimoni oculari.
  Sempre che ricorrano le condizioni previste nel comma precedente la
Commissione ha pure la facolta' di formare o di ricostituire gli atti
di  morte  dei  cittadini  italiani militari e non militari, deceduti
fuori  dal  territorio  metropolitano  in  campi  di concentramento o
durante  il  servizio  di  lavoro  obbligatorio e gli atti di nascita
relativi  alle  nascite  da cittadine italiane verificatesi fuori dal
territorio  metropolitano  in  campo  di  concentramento o durante il
servizio di lavoro obbligatorio.
  Alla Commissione spetta, altresi', di formare gli atti di morte nei
casi  previsti  dall'art.  125-ter  inserito nel testo della legge di
guerra con la legge 29 novembre 1941, n. 1571.