IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzato a favore della Societa' Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) per l'esportazione in Francia di centomila tonnellate di piriti di ferro in contropartita dell'importazione di fosforiti, il rimborso della eventuale differenza risultante tra il prezzo corrisposto di Lit. 2000 per tonnellata di piriti resa fob Portiglioni e quello che sara' concordato con le competenti Autorita' Francesi, oltre le eventuali altre spese accessorie. Qualora il prezzo come sopra concordato risulti superiore alla quotazione di Lit. 2000 a tonnellata, fob Portiglioni, la differenza sara' devoluta all'Erario.