UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette; 
  Visto il R. decreto-legge 12  agosto  1927,  n.  1463,  concernente
sgravi  ed  agevolazioni  varie  in  materia  di   imposte   dirette,
convertito nella legge 17 maggio 1928, L. 1122; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269,
riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti  dello
Stato e di altri enti pubblici; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere della Consulta Nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro per le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferme le disposizioni del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  3
maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro  dei  dipendenti
dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946
l'imposta complementare sugli altri redditi  di  lavoro  classificati
nella categoria C", e' applicata mediante  ritenuta  di  rivalsa  con
l'aliquota dell' 1,50 per cento. 
  L'imposta trattenuta  sulla  parte  del  reddito  eccedente  le  L.
180.000 ragguagliate ad anno, e' computata in acconto di  quella  che
viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera  ai  sensi
del quinto comma del presente articolo. 
  La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare  della  retribuzione
assoggettata  all'imposta  di  ricchezza  mobile  sempre  quando   la
retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non  sia  inferiore  a  L.
24.000. 
  Per le modalita' della ritenuta e del versamento  si  osservano  le
disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di
ricchezza mobile. 
  Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000
e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito  di
lavoro,  qualunque  sia  l'ammontare  di  esso,  e'  obbligatoria  la
presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della
imposta si effettuano in confronto  dei  singoli  reddituari  con  le
norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo  conto,  per  la
determinazione dell'aliquota, dell'ammontare complessivo del  reddito
di lavoro e dei redditi di altra natura. 
  Per quanto non e' disposto nel presente articolo  si  osservano  le
norme di cui agli articoli 11 e 12 del  R.  decreto-legge  12  agosto
1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.