UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette; Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, L. 1122; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946 l'imposta complementare sugli altri redditi di lavoro classificati nella categoria C", e' applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell' 1,50 per cento. L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 ragguagliate ad anno, e' computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera ai sensi del quinto comma del presente articolo. La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000. Per le modalita' della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di ricchezza mobile. Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, e' obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione dell'aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura. Per quanto non e' disposto nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.