UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del
Ministero delle corporazioni;
  Visto  il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1837, sulla ripartizione
dei servizi del Ministero delle corporazioni;
  Visto  il  R.  decreto  9 agosto  1943, n. 718, sul mutamento della
denominazione del Ministero delle corporazioni;
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  21 settembre 1944, n. 304, sul
riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio
e del lavoro;
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  10 agosto  1945, n. 474, sulla
ripartizione   delle  funzioni  e  del  personale  fra  il  Ministero
dell'industria  e  del  commercio  ed il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta';
  del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58,   contenente   norme   sulla   emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria  e  commercio,  di
concerto con quello per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'industria  e  del commercio e' costituito dalle
direzioni generali e dagli uffici seguenti:
    1) Direzione generale del personale e degli affari generali;
    2) Direzione generale dell'industria e delle miniere;
    3) Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
    4) Direzione   generale  del  commercio  interno  e  dei  consumi
industriali;
    5) Ispettorato delle assicurazioni private;
    6) Ufficio studi e ricerche;
    7) Ufficio legislativo.