UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero delle corporazioni; Visto il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1837, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni; Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni; Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle funzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta'; del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il Ministero dell'industria e del commercio e' costituito dalle direzioni generali e dagli uffici seguenti: 1) Direzione generale del personale e degli affari generali; 2) Direzione generale dell'industria e delle miniere; 3) Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie; 4) Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali; 5) Ispettorato delle assicurazioni private; 6) Ufficio studi e ricerche; 7) Ufficio legislativo.