UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro Segretario di Stato per il
tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  concesso  per  l'esercizio  finanziario  1945-46  un contributo
straordinario  di  lire venti milioni (20.000.000) a favore dell'Ente
autonomo  per  l'acquedotto  pugliese,  da  stanziarsi sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.