UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' concesso per l'esercizio finanziario 1945-46 un contributo straordinario di lire venti milioni (20.000.000) a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.