IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto  il  regolamento  dei servizi di telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
  Vista  la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e
dei  telegrafi  o  la  Societa' esercizi telefonici (Set) il 30 marzo
1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;
  Considerata  l'opportunita'  di  estendere temporaneamente, date le
condizioni   degli   impianti   telegrafici  e  telefonici  nazionali
distrutti  o  gravemente  danneggiati  dalla  guerra, la trasmissione
fonica  dei telegrammi sulle linee sociali, Considerato che la nomina
Societa'  esercizi  telefonici  (Set)  si e' impegnata di eseguire il
predetto   servizio   di   trasmissione   fonica  a  condizioni  piu'
vantaggiose  di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione per
analogia dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;
  Sentito  il  parere  del Consiglio di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  E'  approvata  e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata
il  25 gennaio 1916 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
e  la Societa' esercizi telefonici (Set) concernente l'uso delle reti
telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1946
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 68. - FRASCA