IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o la Societa' esercizi telefonici (Set) il 30 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509; Considerata l'opportunita' di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali, Considerato che la nomina Societa' esercizi telefonici (Set) si e' impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni piu' vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione per analogia dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico. E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1916 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' esercizi telefonici (Set) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 settembre 1946 DE NICOLA SCELBA Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 68. - FRASCA