UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico; Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell' Istituto centrale di statistica; Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari; Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, circa la istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, i cui articoli 2 e 5 prevedono la formazione di commissioni per predisporre gli elementi di studio della nuova Costituzione che dovra' determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la Costituente, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Per iniziativa del Ministro per la Costituente, su segnalazione della Commissione economica, di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, saranno compiute mediante l'Istituto centrale di statistica indagini statistiche intese alla raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle societa' per azioni con capitale superiore ad un milione.