UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento
del Servizio statistico;
  Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella
legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento
dell' Istituto centrale di statistica;
  Visto   il   R.   decreto-legge  25 ottobre  1941,  n. 1148,  sulla
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
  Visto  il  decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, circa la
istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, i cui
articoli 2 e 5 prevedono la formazione di commissioni per predisporre
gli   elementi   di   studio  della  nuova  Costituzione  che  dovra'
determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della
sua azione economica e sociale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per la Costituente, di concerto col
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e coi Ministri Segretari di
Stato  per  la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per
l'industria e commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Per  iniziativa  del  Ministro  per la Costituente, su segnalazione
della  Commissione  economica,  di  cui  all'articolo  5  del decreto
Luogotenenziale  31 luglio  1945,  n. 435,  saranno compiute mediante
l'Istituto  centrale  di  statistica indagini statistiche intese alla
raccolta  di  dati  numerici  sulla  distribuzione del capitale delle
societa' per azioni con capitale superiore ad un milione.