IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 10 giugno 1937 n. 1527; Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I ricoveri privati costruiti esclusivamente con materiale dei privati, ai sensi del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi. Per quelli costruiti con l'impiego di materiali somministrati dallo Stato, a termini dell'art. 5 del decreto stesso, la rimozione e' subordinata all'autorizzazione del sindaco.