IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 10 giugno 1937 n. 1527;
  Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39;
  Visto  il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri
per  la  grazia  e  giustizia,  per  le finanze, per il tesoro, per i
lavori pubblici e per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  ricoveri  privati  costruiti  esclusivamente  con  materiale dei
privati,  ai  sensi  del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39,
possono essere rimossi.
  Per quelli costruiti con l'impiego di materiali somministrati dallo
Stato,  a  termini  dell'art.  5  del decreto stesso, la rimozione e'
subordinata all'autorizzazione del sindaco.