UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per, l'interno, per le finanze, per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire quattordici miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di amministrazioni provinciali e comunali, istituzioni pubbliche di beneficenza ed enti pubblici di assistenza. A carico della somma autorizzata, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei sottoindicati limiti: a) per la costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.......................................... L. 9.000.000.000 b) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario......................... L. 5.000.000.000