UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  10 agosto  1945,
n. 517;  Visto  il  decreto  legislativo Luogotenenziale 22 settembre
1945, n. 637;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 690;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per, l'interno, per le finanze, per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire quattordici miliardi da inscrivere
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a
pagamento  non  differito,  anche  di  competenza  di amministrazioni
provinciali  e comunali, istituzioni pubbliche di beneficenza ed enti
pubblici di assistenza.
  A  carico della somma autorizzata, il Ministero dei lavori pubblici
potra' assumere impegni nei sottoindicati limiti:

a) per la costruzione di alloggi per dare ricovero
   alle persone rimaste senza tetto in seguito ad
   eventi bellici, in applicazione del decreto
   legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945,
   n. 305.......................................... L. 9.000.000.000
b) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di
   carattere straordinario......................... L. 5.000.000.000