IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la deliberazione 14 dicembre 1944, della Giunta municipale di
Cagliari, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione di
Cagliari  centro  siano riuniti in un unico ufficio con giurisdizione
su  tutto  il territorio di detto Comune, escluso quello appartenente
agli  ex  comuni  di  Monserrato,  Selargius,  Quartucciu  ed  Elmas,
aggregati  al  capoluogo  e  dove esistono uffici distinti di giudice
conciliatore;
  Visti  i  pareri  favorevoli del primo presidente e del procuratore
generale della Corte d'appello di Cagliari;
  Visti  gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1
del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Staato per
la grazia e giustizia;

                              Decreta:

    I  due uffici di conciliazione di Cagliari centro sono riuniti in
un  unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune
di Cagliari, escluso quello degli ex comuni di Monserrato, Selargius,
Quartucciu ed Elmas, aggregati al capoluogo.
  Il  presente  decreto entrera' in vigore nel trentesimo giorno dopo
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello State, sara' inserto
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                                                GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1946
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 83. - FRASCA