UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2134;
  Visto l'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del
Codice civile approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  L'abolizione  dell'affissione  nella sala del Tribunale, nella sala
del Comune e nei locali della Borsa piu' vicina, disposta dall'art. 2
del  R.  decreto-legge  2 dicembre 1935, n. 2134, si intende estesa a
tutti  gli  atti  per  i  quali  il  primo  comma dell'art. 100 delle
disposizioni  transitorie e di attuazione del Codice civile prescrive
che  siano temporaneamente osservate le forme di pubblicita' previste
dalle leggi anteriori al Codice medesimo.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 29 marzo 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                               DE GASPERI - TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 7. - FRASCA