UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  8 dicembre 1934, pubblicato nella
Gazzetta    Ufficiale    dell'8 dicembre   1934,   n. 288,   relativo
all'obbligatorieta'  della  cessione dei mezzi di pagamento derivanti
da  esportazioni  ed  alla  norme  per il commercio di ogni mezzo che
possa servire a pagamenti all'estero;
  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale  25 giugno  1944, n. 151,
concernente  l'assemblea  per  la  nuova costituzione dello Stato, il
giuramento  dei  membri  del  Governo  e  la  facolta' del Governo di
emanare norme giuridiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58,   che  detta  nuove  norme  sull'emanazione,  promulgazione  e
pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  16 gennaio  1946,
n. 12,  riguardante  le  attribuzioni del Ministero del commercio con
l'estero.
  Visto,   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  26 marzo  1946,
n. 139,  recante  nuove norme sulla cessione delle valute estere allo
Stato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per il commercio con l'estero e del
Ministro  per  il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e
giustizia,  con  il  Ministro per gli affari esteri e con il Ministro
per l'industria ed il commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il  commercio con l'estero ed il Ministro per il
tesoro  sono  autorizzati  a  garantire  il rimborso, per capitale ed
interessi,  del  credito  che  la  Export  Import  Bank di Washington
accordera',  fino  all'importo  complessivo  di 25 milioni di dollari
degli  Stati  Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a
coloro  che  saranno  ammessi  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ad
utilizzare  quote di tale credito per il pagamento di importazioni di
cotone dagli Stati Uniti d'America.