UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorieta' della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alla norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Visto, il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accordera', fino all'importo complessivo di 25 milioni di dollari degli Stati Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a coloro che saranno ammessi dall'Ufficio italiano dei cambi ad utilizzare quote di tale credito per il pagamento di importazioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.