UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;.
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire cinquemila.
  Il  limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire cinquantamila.