IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, concernente la
istruzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  28 dicembre 1944,
n. 416,  concernente i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario
per la Sicilia e della Consulta regionale.
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per  l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,
per   le   finanze,  per  il  tesoro,  per  i  lavori  pubblici,  per
l'agricoltura  e  le  foreste,  per  i  trasporti,  per le poste e le
telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la
previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Con  decreto  del  Capo dello Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, puo'
essere nominato un Vice Alto Commissario per la Sicilia.
  Il   Vice  Alto  Commissario  per  la  Sicilia  sostituisce  l'Alto
Commissario  in caso di assenza o di altro impedimento, ed adempie ai
compiti che gli siano da questo delegati.