IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, concernente la istruzione di un Alto Commissariato per la Sicilia; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, concernente i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario per la Sicilia e della Consulta regionale. Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere nominato un Vice Alto Commissario per la Sicilia. Il Vice Alto Commissario per la Sicilia sostituisce l'Alto Commissario in caso di assenza o di altro impedimento, ed adempie ai compiti che gli siano da questo delegati.