IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 634; 
  Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151  e  il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista, la deliberazione dei Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Roccamorice, aggregato  con  regio  decreto  23  marzo
1929, n. 634, ai comune di San Valentino  in  Abruzzo  Citeriore,  e'
ricostituito con la circoscrizione presistente all'entrata in  vigore
del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Pescara,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni suindicati.