IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 634; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista, la deliberazione dei Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il comune di Roccamorice, aggregato con regio decreto 23 marzo 1929, n. 634, ai comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, e' ricostituito con la circoscrizione presistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.