UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  gli  articoli  178  a  180 Codice penale, 597 e seguenti del
Codice di procedura penale, 72, 73, 412 del Codice penale militare di
pace, 42 e 46 del Codice penale militare di guerra;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di stato per la grazia e
giustizia, di concerto col Ministro per la guerra;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La  competenza  a, conoscere della domanda di riabilitazione, se la
sentenza  di condanna e' stata pronunziata in territorio estero da un
Tribunale  militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un
Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui
distretto  si  trova  l'ufficio  del casellario giudiziario presso il
quale e conservato l'estratto della sentenza di condanna.
  Nelle  ipotesi  previste  dall'art. 603,  capoverso,  del Codice di
procedura  penale,  la  competenza appartiene alla Corte d'appello di
Roma.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 21 marzo 1946

                         UMBERTO DI SAVOIA'

                                               DE GASPERI - TOGLIATTI
                                                               BROSIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. - FRASCA