UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista   la   legge   7 dicembre   1942,   n. 1743,  concernente  la
unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;
  Ritenuta  la  opportunita'  di  provvedere  sin  da ora, in sede di
ricostruzione  degli impianti elettrici distrutti o danneggiati, alla
loro  trasformazione  in  modo  da  unificarne la frequenza nel senso
voluto  dalla  predetta  legge,  nonche'  di  agevolare gli scambi di
energia fra le varie regioni specialmente centro meridionali;
  Ritenuta pertanto la necessita' di accelerare la unificazione delle
frequenze previste dalla predetta legge;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  stato  per i lavori
pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria
e commercio e per i trasporti;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745,
entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla
frequenza  di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori,
distributori  ed  utenti  di  energia  elettrica, tutti gli esistenti
macchinari   ed   apparecchi  elettrici  destinati  alla  produzione,
trasporto,  trasformazione  ed  utilizzazione  di  energia elettrica,
nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati,
e  ridotto  al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e
meridionale  (Toscana,  Marche,  Umbria,  Lazio,  Abruzzi  e  Molise,
Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).
  Dopo  tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno
funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz.