UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1743, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici; Ritenuta la opportunita' di provvedere sin da ora, in sede di ricostruzione degli impianti elettrici distrutti o danneggiati, alla loro trasformazione in modo da unificarne la frequenza nel senso voluto dalla predetta legge, nonche' di agevolare gli scambi di energia fra le varie regioni specialmente centro meridionali; Ritenuta pertanto la necessita' di accelerare la unificazione delle frequenze previste dalla predetta legge; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio e per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria). Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz.