UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la  legge  9 luglio  1940, n. 938, concernente interventi di
pronto  soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in
conseguenza di azioni belliche;
  Vista   la   legge   28 novembre   1940,  n. 1772,  concernente  la
sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n 49,
relativo  alla  cessazione  dello  stato  di guerra e passaggio della
legislazione di guerra a quella di pace;
  Ritenuta  la  necessita'  di prorogare per un anno l'applicabilita'
delle  disposizioni  contenute  nelle  citate  leggi  9 luglio 1940 e
28 novembre 1940, che cesseranno di avere effetto al 15 aprile 1946;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici,   di  concerto  con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno,  per  il  tesoro,  per  le  finanze, per la guerra, per la
marina,  per  l'aeronautica,  per  l'agricoltura  e  foreste  e per i
trasporti;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  nelle  leggi  9 luglio  1940, n. 938 e
28 novembre 1940, n. 1772, sono applicabili fino al 15 aprile 1947.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                        DE GASPERI - CATTANI - ROMITA
                                       CORBINO - SCOCCIMARRO - BROSIO
                                           - DE COURTEN - CEVOLOTTO -
                                                     GULLO - LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. - FRASCA