UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 9 luglio 1940, n. 938, concernente interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche; Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772, concernente la sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace; Ritenuta la necessita' di prorogare per un anno l'applicabilita' delle disposizioni contenute nelle citate leggi 9 luglio 1940 e 28 novembre 1940, che cesseranno di avere effetto al 15 aprile 1946; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 28 novembre 1940, n. 1772, sono applicabili fino al 15 aprile 1947. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CATTANI - ROMITA CORBINO - SCOCCIMARRO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - GULLO - LOMBARDI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. - FRASCA