IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti gli stipendi e assegni
fissi dell'Esercito;
  Visto  il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce
le paglie ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  31 agosto  1945,
n. 650;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  7 settembre 1945,
n. 574;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  l'art. 4  del  decreto  legislativo  Presidenziale 10 giugno
1946, n. 1;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA;

                               Art. 1.

  Le  paghe  ordinarie  giornaliere dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito  sono  fissate,  a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle
seguenti misure:
    militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

    militari con meno di 40 mesi di servizio:
      soldati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 25
      caporali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 27
      caporali maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lire 30
    militari con piu' di 40 mesi di servizio continuativo:
      soldati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 35
      caporali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 38
      caporali maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 42
    militari raffermati o vincolati a ferme speciali:
      a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno
di servizio, lire 41;
      b) dopo  il  primo anno di servizio e fino al compimento del 2°
anno di servizio, lire 43;
      c) dopo  due  anni di servizio e fino al compimento del 5° anno
di servizio, lire 60;
      d) dopo  cinque  anni  di  servizio e fino al compimento del 7°
anno di servizio, lire 80;
      e) dopo  sette  anni  di servizio e fino al compimento dell'11°
anno di servizio, lire 100;
      f) dopo undici anni di servizio, lire 110.

  A decorrere dalla stessa data sono soppressi:
    l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;
    l'indennita'   di   lire  120  nette  istituita  con  il  decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;
    tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.