IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e assegni fissi dell'Esercito; Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paglie ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA; Art. 1. Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure: militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati: militari con meno di 40 mesi di servizio: soldati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 25 caporali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 27 caporali maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lire 30 militari con piu' di 40 mesi di servizio continuativo: soldati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 35 caporali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 38 caporali maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 42 militari raffermati o vincolati a ferme speciali: a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio, lire 41; b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del 2° anno di servizio, lire 43; c) dopo due anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio, lire 60; d) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio, lire 80; e) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio, lire 100; f) dopo undici anni di servizio, lire 110. A decorrere dalla stessa data sono soppressi: l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650; l'indennita' di lire 120 nette istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574; tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.