IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1324, che prevede l'istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale o per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. A decorrere dal 10 maggio 1946 e' abrogata la legge 28 luglio 1939, n. 1324, con la quale furono istituiti premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quell i ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.