IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la  legge 28 luglio 1939, n. 1324, che prevede l'istituzione
di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali
greggi  estratti  dal  sottosuolo nazionale o per quelli ricavati dal
trattamento  delle  rocce  asfaltiche o bituminose e dei combustibili
fossili nazionali;
  Visti  gli  articoli  3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  A decorrere dal 10 maggio 1946 e' abrogata la legge 28 luglio 1939,
n. 1324,  con la quale furono istituiti premi per i prodotti ricavati
dalla  lavorazione  degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo
nazionale  e  per  quell  i  ricavati  dal  trattamento  delle  rocce
asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.