IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
la organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto  il  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 699, contenente norme
sullo  stato  giuridico e sul trattamento economico del personale non
statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto  il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, che prevede la forza
organica dei vigili del fuoco;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i Ministri per il tesoro e per la
guerra;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  istituito  il  95° Corpo dei vigili del fuoco che e' chiamato a
svolgere  i  compiti  previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nella provincia di Caserta, ed ha luogo nel capoluogo della provincia
medesima.
  Il Corpo anzidetto e aggiunto alla tabella A allegata alla legge di
cui innanzi, ai 94 Corpi in essa numerati progressivamente.