IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, che prevede la forza organica dei vigili del fuoco; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra; Decreta: Art. 1. E' istituito il 95° Corpo dei vigili del fuoco che e' chiamato a svolgere i compiti previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nella provincia di Caserta, ed ha luogo nel capoluogo della provincia medesima. Il Corpo anzidetto e aggiunto alla tabella A allegata alla legge di cui innanzi, ai 94 Corpi in essa numerati progressivamente.