IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il tempo trascorso dopo l'8 settembre 1943 in campi di concentramento o in servizio di lavoro coatto da, persone detenute, che furono prelevate dagli istituiti di pena o da carceri giudiziarie o militari per disposizione delle autorita' tedesche o di quelle del pseudo governo della repubblica sociale italiana e contro la loro volonta' deportate in Germania o altrove, ovvero internate in campi di concentramento, e' computato come periodo di espiazione della pena, o e' considerato come carcerazione preventiva ai soli effetti della detrazione della pena che sia stata inflitta.