IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visti  gli  articoli  3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  Segretari di Stato per la
guerra, per la marina e per l'aeronautica;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il   tempo   trascorso   dopo   l'8 settembre   1943  in  campi  di
concentramento  o  in servizio di lavoro coatto da, persone detenute,
che furono prelevate dagli istituiti di pena o da carceri giudiziarie
o  militari per disposizione delle autorita' tedesche o di quelle del
pseudo  governo  della  repubblica  sociale italiana e contro la loro
volonta'  deportate  in Germania o altrove, ovvero internate in campi
di  concentramento,  e'  computato  come  periodo di espiazione della
pena,  o  e' considerato come carcerazione preventiva ai soli effetti
della detrazione della pena che sia stata inflitta.