IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1555;
  Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264;
  Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
343;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale
e per i trasporti;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai  titolari  delle rendite di infortunio per Inabilita' permanente
di  grado  dal 50 al 100 per cento, nonche' ai titolari superstiti di
lavoratori  deceduti  per  infortunio  sul  lavoro  contemplati negli
articoli  i  e  3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555,
viene  esteso,  a  decorrere  dal  1°  luglio  1946,  e  fino e nuova
disposizione,  l'assegno temporaneo di carovita previsto dall'art. 1,
del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343.