IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1555; Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264; Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Ai titolari delle rendite di infortunio per Inabilita' permanente di grado dal 50 al 100 per cento, nonche' ai titolari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro contemplati negli articoli i e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, viene esteso, a decorrere dal 1° luglio 1946, e fino e nuova disposizione, l'assegno temporaneo di carovita previsto dall'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343.