UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.