UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  Il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia
e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  tra  il Regno
d'Italia  e  la  Repubblica  di  San  Marino,  stipulato  in Roma, il
28 febbraio  1946,  che  modifica  gli  articoli 5 e 6, ultimo comma,
della  Convenzione  di  amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese
del 31 marzo 1939.