UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduto  il  testo  unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato
con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;
  Veduto  il  regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con
R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
  Veduto  il regolamento sul servizio dei buoni del Tesoro poliennali
al portatore, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 444;
  Veduto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio
1924, n. 827;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   facilitare  la  riscossione  degli
interessi  sui  titoli al portatore di Debito pubblico, limitatamente
alle  cedole  presentate  da  aziende  di credito, aventi determinati
requisiti,  sostituendo,  alle  distinte  di  presentazione, semplici
riepiloghi;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Per la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito
pubblico,  compresi i buoni del Tesoro poliennali, e' consentito agli
istituti  di  credito  di  diritto  pubblico, alle banche d'interesse
nazionale,   nonche'   alle  altre  aziende  di  credito,  aventi  un
patrimonio  non  inferiore  ai  trecento  milioni  di  lire,  ovvero,
trattandosi di casse di risparmio, non inferiore ai cinquanta milioni
di lire, di presentare le cedole della stessa scadenza, distintamente
per  specie di prestito e di emissione, ordinate secondo il taglio ed
accompagnate  da semplice lettera, a firma dei legali rappresentanti,
contenente  l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole
medesime, sia per ciascun taglio, che in complesso.
  Sul  rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto un bollo, da
cui  risultino indicati l'azienda di credito presentatrice, la data e
il luogo di pagamento.
  Prima  di  dar  corso  al  pagamento, le tesorerie accerteranno che
siano  state  osservate  le  suddette  modalita'  ed  eseguiranno gli
ordinari riscontri.
  L'azienda  di  credito  rispondera'  direttamente,  verso  le casse
pagatrici  e  l'Amministrazione  del  debito pubblico, degli indebiti
pagamenti  eventualmente eseguiti su cedole, portanti sul rovescio il
bollo dell'azienda esibitrice.