UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536; Veduto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; Veduto il regolamento sul servizio dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 444; Veduto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; Ritenuta l'opportunita' di facilitare la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, limitatamente alle cedole presentate da aziende di credito, aventi determinati requisiti, sostituendo, alle distinte di presentazione, semplici riepiloghi; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Per la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e' consentito agli istituti di credito di diritto pubblico, alle banche d'interesse nazionale, nonche' alle altre aziende di credito, aventi un patrimonio non inferiore ai trecento milioni di lire, ovvero, trattandosi di casse di risparmio, non inferiore ai cinquanta milioni di lire, di presentare le cedole della stessa scadenza, distintamente per specie di prestito e di emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da semplice lettera, a firma dei legali rappresentanti, contenente l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per ciascun taglio, che in complesso. Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto un bollo, da cui risultino indicati l'azienda di credito presentatrice, la data e il luogo di pagamento. Prima di dar corso al pagamento, le tesorerie accerteranno che siano state osservate le suddette modalita' ed eseguiranno gli ordinari riscontri. L'azienda di credito rispondera' direttamente, verso le casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico, degli indebiti pagamenti eventualmente eseguiti su cedole, portanti sul rovescio il bollo dell'azienda esibitrice.