IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nulla legge 4 giugno 1938, n. 880;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n.
834;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri Sulla proposta
del  Ministro  Segretario  di  Stato per le finanze, d'intesa, con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA

                               Art. 1.

  Il   suggellamento   ed   il   dissuggellamento   degli  apparecchi
radioriceventi  degli  abbonati,  che  abbiano  disdetto  il  proprio
abbonamento alle radioaudizioni, oltre che dal personale degli Uffici
tecnici  delle imposte di fabbricazione, a cio' autorizzato dall'art.
12  del  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, possono essere
effettuati  anche  dal  personale  della  Guardia  di  finanza, dagli
impiegati   di  gruppo  C  degli  Uffici  del  registro,  nonche'  da
impiegati,   appositamente   autorizzati,   della   Societa'  R.A.I.,
concessionaria del servizio delle radioaudizioni.