IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nulla legge 4 giugno 1938, n. 880; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa, con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; HA SANZIONATO E PROMULGA Art. 1. Il suggellamento ed il dissuggellamento degli apparecchi radioriceventi degli abbonati, che abbiano disdetto il proprio abbonamento alle radioaudizioni, oltre che dal personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, a cio' autorizzato dall'art. 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, possono essere effettuati anche dal personale della Guardia di finanza, dagli impiegati di gruppo C degli Uffici del registro, nonche' da impiegati, appositamente autorizzati, della Societa' R.A.I., concessionaria del servizio delle radioaudizioni.