UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Veduti i provvedimenti di emissione dei debiti redimibili dello Stato, compresi i buoni del Tesoro poliennali, attualmente vigenti, e le relative norme di attuazione; Veduto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, concernente la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali; Ritenuta l'opportunita' di dettare norme, sia nei riguardi delle estrazioni eseguite o pubblicate dal governo illegale, dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per il conferimento dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, sia per quanto concerne il rimborso dei titoli e il pagamento dei premi sorteggiati; Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I numeri dei titoli sorteggiati o pubblicati dopo l'8 settembre 1943, dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verranno pubblicati in appositi supplementi straordinari della Gazzetta Ufficiale del Regno. Il capitale, rappresentato dai titoli estratti per l'ammortamento, sara' rimborsabile a partire dal giorno successivo alla scadenza della rata di interessi in corso alla data della pubblicazione anzidetta. Dal giorno medesimo cessera' di avere effetto la disposizione dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173. I premi assegnati ai buoni del Tesoro saranno esigibili dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione eseguita a norma del primo comma.