UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con compensi forfettari, da stabilire con propri decreti, al rimborso delle spese inerenti ai servizi svolti e da svolgere dagli uffici postali negli esercizi 1943-44, 1944-45 e 1945-46, e dall'istituto di emissione e da aziende di credito negli esercizi 1944-45 e 1945-46 per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.