UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con compensi
forfettari,  da stabilire con propri decreti, al rimborso delle spese
inerenti  ai  servizi svolti e da svolgere dagli uffici postali negli
esercizi  1943-44,  1944-45 e 1945-46, e dall'istituto di emissione e
da  aziende  di  credito  negli  esercizi  1944-45  e  1945-46 per il
collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.