IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  28 dicembre 1944,
n. 415, sulla nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per
gli alloggi, e successive;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 669, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nei  Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per
gli  alloggi  nei  quali esista una eccezionale deficienza di alloggi
per  effetto di distruzioni belliche o di requisizioni, e che saranno
indicati  di  volta  in  volta  con apposito decreto del Ministro per
l'interno,  la  determinazione  del  giorno  in  cui  deve aver luogo
l'esecuzione  delle  sentenze  o  delle  ordinanze  che dispongono il
rilascio  di  immobili  destinati  ad  uso  di  abitazione,  prevista
dall'art. 31,  comma  primo, del decreto legislativo 12 ottobre 1945,
n. 669,  e'  devoluta  al  prefetto, che la dispone previo parere del
commissario governativo degli alloggi, il quale sente il conduttore e
puo' sentire anche il locatore.
  Ai  fini  della  determinazione  della  data dello sfratto si tiene
conto in particolare:
    1) della difficolta' dell'inquilino di procurarsi altro alloggio;
    2) della  situazione  comparativa  dell'inquilino  e di colui che
deve occupare l'immobile;
    3) se  l'inquilino  abbia  giustificati  motivi  per continuare a
risiedere nel Comune.
  La  data  dello  sfratto  non puo' comunque essere fissata oltre il
termine di sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta.