IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi, e successive; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni, e che saranno indicati di volta in volta con apposito decreto del Ministro per l'interno, la determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze o delle ordinanze che dispongono il rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione, prevista dall'art. 31, comma primo, del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, e' devoluta al prefetto, che la dispone previo parere del commissario governativo degli alloggi, il quale sente il conduttore e puo' sentire anche il locatore. Ai fini della determinazione della data dello sfratto si tiene conto in particolare: 1) della difficolta' dell'inquilino di procurarsi altro alloggio; 2) della situazione comparativa dell'inquilino e di colui che deve occupare l'immobile; 3) se l'inquilino abbia giustificati motivi per continuare a risiedere nel Comune. La data dello sfratto non puo' comunque essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta.