UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALI DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063;
  Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Al  personale  impiegatizio  di  ruolo,  di  grado non superiore al
settimo,   nonche'   a   quello   non   di  ruolo,  dipendente  dalla
Amministrazione  dello Stato, addetto agli stabilimenti di produzione
carte-valori  ed  alle  cartiere,  sara'  corrisposto,  per il lavoro
effettivamente  prestato  oltre l'orario normale, ed in ragione della
maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato ad
un settimo della retribuzione giornaliera individuale.
  La  retribuzione  giornaliera  e'  determinata  sulla  base  di  un
trecentesimo  dello  stipendio  annuo  (esclusa ogni altra competenza
fondamentale  od  accessoria,  ancorche'  commisurata allo stipendio)
determinato   in   base   al   decreto   legislativo  Luogotenenziale
18 novembre 1944, n. 328.