UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALI DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063; Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al personale impiegatizio di ruolo, di grado non superiore al settimo, nonche' a quello non di ruolo, dipendente dalla Amministrazione dello Stato, addetto agli stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere, sara' corrisposto, per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale, ed in ragione della maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato ad un settimo della retribuzione giornaliera individuale. La retribuzione giornaliera e' determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo (esclusa ogni altra competenza fondamentale od accessoria, ancorche' commisurata allo stipendio) determinato in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.