IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e le successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Ritenuta la necessita' di emanare norme per la revisione eccezionale delle pensioni ed assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari subiti dopo l'8 settembre 1943; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di procedere alla revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni rinnovabili di guerra concessi ai militari e militarizzati su accertamenti sanitari subiti dopo l'8 settembre 1943.