IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto  12  luglio 1923, n. 1491 e le successive
aggiunte e modificazioni;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visti  i  decreti  luogotenenziali  22  giugno  1944,  n.  154  e 5
settembre 1944, n. 202;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Ritenuta   la   necessita'   di  emanare  norme  per  la  revisione
eccezionale   delle   pensioni  ed  assegni  di  guerra  concessi  in
dipendenza di accertamenti sanitari subiti dopo l'8 settembre 1943;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  data  facolta'  al  Ministro  per  il  tesoro di procedere alla
revisione  eccezionale  delle pensioni e degli assegni rinnovabili di
guerra  concessi ai militari e militarizzati su accertamenti sanitari
subiti dopo l'8 settembre 1943.