UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italosammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione o l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.