UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  e  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari esteri, di
concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data all'Accordo aggiuntivo alla
Convenzione di amicizia e buon vicinato italosammarinese del 31 marzo
1939,  stipulata  in  Roma  il  16 luglio  1945  per  la  revisione o
l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in
base all'art. 52 della Convenzione medesima.