UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennita' dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Per l'anno 1946 e' prorogato ai 31 agosto il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per il versamento al Fondo indennita' impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti dal decreto stesso.