UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942,  n.  5,  convertito,  con
modifiche, nella legge  2  ottobre  1942,  n.  1251,  concernente  la
costituzione del Fondo per le indennita' dovute dai datori di  lavoro
ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  1°  agosto  1945,  n.
708; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'anno 1946 e' prorogato  ai  31  agosto  il  termine  previsto
dall'art. 8 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942,  n.  5,  convertito,
con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per il versamento
al Fondo indennita' impiegati da parte dei  datori  di  lavoro  degli
accantonamenti prescritti dal decreto stesso.