UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   l'art. 43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento   dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato  con  R.
decreto  30 ottobre  1933,  numero 1611, modificato dall'art. I della
legge 16 novembre 1939, n. 1889;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia e giustizia e per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                           Articolo unico.

  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la  rappresentanza e la
difesa dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in tutti i
giudizi  attivi  e  passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserito  nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946

                                                    UMBERTO DI SAVOIA
                                     DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 53. - FRASCA