UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, modificato dall'art. I della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 53. - FRASCA