IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni (e facolta' al Ministero del tesoro; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rieti in data 30 novembre 1945 e 19 aprile 1946 e del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti in data 19 dicembre 1945; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, e' incorporato nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti. Le modalita' dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall' Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, numero 1752. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1946 DE NICOLA CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 122. - FRASCA