IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n 384; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Ai fini della esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) il Ministro per l'industria ed il commercio e' autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'obbligo per le industrie italiane di provvedere alla lavorazione e alla messa in opera delle materie prime e dei manufatti forniti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano, a disciplinare le caratteristiche delle suddette lavorazioni e messa in opera, ed a determinare i compensi spettanti alle industrie per tali prestazioni. Il Ministro per l'industria ed il commercio provvedera' ai sensi del precedente comma di intesa con i Comitati eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, e sentite le competenti Associazioni fra industriali, rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano.