IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito
nella legge 20 marzo 1941, n 384;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 15 aprile 1946, n.
307;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n.
21;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
236;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri
per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai   fini  della  esecuzione  dei  programmi  di  assistenza  e  di
riabilitazione  concordati  fra  il  Governo  italiano e l'U.N.R.R.A.
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) il Ministro
per  l'industria  ed  il  commercio  e'  autorizzato a stabilire, con
propri  decreti,  l'obbligo  per  le industrie italiane di provvedere
alla  lavorazione  e  alla  messa  in opera delle materie prime e dei
manufatti forniti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano, a disciplinare
le caratteristiche delle suddette lavorazioni e messa in opera, ed a
  determinare   i   compensi   spettanti   alle  industrie  per  tali
  prestazioni.
Il Ministro per l'industria ed il commercio provvedera' ai sensi
del   precedente   comma  di  intesa  con  i  Comitati  eventualmente
costituiti   ai   sensi   dell'art.   2   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  12  aprile  1946,  n.  236,  e sentite le competenti
Associazioni  fra  industriali,  rappresentative  degli  interessi di
categoria, ove esistano.