UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai "granai del popolo" del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45, e' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 120.000.000. Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura anticipazioni, prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti. Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate al Tesoro dello Stato mediante aliquota di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai "granai del popolo". Il commissario dell' Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.