UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio
1945, n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite
dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di concerto con
l'Alto   Commissariato   per   l'alimentazione,  servizi  speciali  e
straordinari  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla produzione e sul
conferimento  ai  "granai  del popolo" del grano e dei cereali minori
prodotti  nella campagna 1944-45, e' autorizzata a carico dello stato
di previsione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la spesa
di L. 120.000.000.
  Sugli  stanziamenti  che  saranno  disposti ai sensi del precedente
comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura
anticipazioni,   prescindendo   dalle   limitazioni  stabilite  dalle
disposizioni vigenti.
  Le  anticipazioni  di cui al precedente comma saranno rimborsate al
Tesoro  dello  Stato  mediante aliquota di maggiorazione da applicare
sul prezzo di uscita dei cereali dai "granai del popolo".
  Il   commissario   dell'  Ufficio  nazionale  statistico  economico
dell'agricoltura  assume per la presentazione dei rendiconti la veste
di  funzionario  delegato  a  tutti gli effetti delle disposizioni in
vigore.