UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, relativo al prezzo del pane e della pasta; Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, relativo ai nuovi prezzi del pane e della pasta; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sugli stanziamenti disposti o da disporre per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, riguardante la determinazione del prezzo del pane e della pasta al consumatore, possono essere concesse, con le modalita' da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, somministrazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali in conto del pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei "granai del popolo", e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 38.