UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 3 del decreto  legislativo  Luogotenenziale  3  agosto
1944, n. 167, relativo al prezzo del pane e della pasta; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre
1944, n. 259; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio  1945,  n.
38, relativo ai nuovi prezzi del pane e della pasta; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1°  febbraio
1945, n. 58; 
  Udito il parere della Consulta Nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,  di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sugli stanziamenti disposti o da disporre per effetto  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944,  n.  167,  riguardante  la
determinazione del prezzo del pane  e  della  pasta  al  consumatore,
possono essere concesse, con le modalita' da stabilirsi dal  Ministro
per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il  Ministro  per
il tesoro, somministrazioni di fondi ai Consorzi  agrari  provinciali
in conto del  pagamento  dell'onere  risultante  dalla  gestione  dei
"granai del popolo", e dall'applicazione del prezzo del pane e  della
pasta  di  cui  all'art.   1   del   predetto   decreto   legislativo
Luogotenenziale, fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 38.