UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  23 novembre 1945,
n. 806,  con  il  quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per
provvedere alla lotta contro le cavallette;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  19 aprile  1946,
n. 222,  con  il  quale  la spesa predetta e stata aumentata di altre
L. 150.000.000;
  Considerata  la  necessita'  e l'urgenza di aumentare ulteriormente
tale  stanziamento  per  adeguare  i  mezzi finanziari alle crescenti
esigenze   di   lotta  contro  un'incombente  infezione  acridica  di
inusitata violenza;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, di concerto con quello per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La  spesa  di  L. 300.000.000,  complessivamente  autorizzata con i
decreti   legislativi  Luogotenenziali  23 novembre  1945,  n. 806  e
19 aprile  1946,  n. 222,  per provvedere alle esigenze relative alla
lotta   contro   le   cavallette,   e'   ulteriormente  aumentata  di
L. 500.000.000.
  Essa  verra'  iscritta  nello  stato  di previsione della spesa del
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste con decreto del Ministro
per il tesoro.