UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta e stata aumentata di altre L. 150.000.000; Considerata la necessita' e l'urgenza di aumentare ulteriormente tale stanziamento per adeguare i mezzi finanziari alle crescenti esigenze di lotta contro un'incombente infezione acridica di inusitata violenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. La spesa di L. 300.000.000, complessivamente autorizzata con i decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806 e 19 aprile 1946, n. 222, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette, e' ulteriormente aumentata di L. 500.000.000. Essa verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.