IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare; Visti il regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, ed il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, che apportano modifiche all'art. 81 di detto regolamento per i lavori del Genio militare; Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Le modifiche apportate, per la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dalla data della sua cessazione, dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, restano in vigore fino al 30 giugno 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 settembre 1946 DE NICOLA Da GASPERI - FACCHINETTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla corte dei conti, addi' 20 novembre 1946 Atti del Governo, registrati al n. 2, foglio n. 172. - FRASCA