IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 17  marzo  1932,  n.  365,  che  approva  il
regolamento sui lavori del Genio militare; 
  Visti il regio decreto 16 dicembre 1941, n.  1557,  ed  il  decreto
luogotenenziale 24 agosto  1944,  n.  235,  che  apportano  modifiche
all'art. 81 di detto regolamento per i lavori del Genio militare; 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il
parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello  per
il tesoro; 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  Le modifiche apportate, per la durata dello stato di guerra e  fino
a sei mesi dalla data della sua  cessazione,  dal  regio  decreto  16
dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944,
n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori  del  Genio  militare,
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, restano in  vigore
fino al 30 giugno 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato sara' inserto  nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 settembre 1946 
 
                              DE NICOLA 
 
                                   Da GASPERI - FACCHINETTI - CORBINO 
  Visto, il Guardasigilli: GULLO 
Registrato alla corte dei conti, addi' 20 novembre 1946 
Atti del Governo, registrati al n. 2, foglio n. 172. - FRASCA