UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 150, sulla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, e' sostituito dal seguente: "I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se gia' a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o sostituito procuratore generale di Corte di appello, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, primi referendari e referendari della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, professori ordinari e liberi docenti delle facolta' di medicina della Regie universita', direttori generali e funzionari di grado non inferiore al quinto".