UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE Di PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 745; Visto il R. decreto legge 5 novembre 1931, n. 1444; Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In deroga a quanto dispone l'art. 41 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per le promozioni da conferirsi per merito comparativo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, lo scrutinio da indirsi dopo la entrata in vigore del presente decreto, potra' comprendere i posti vacanti fino al 30 novembre 1945.