UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE Di PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 745; 
  Visto il R. decreto legge 5 novembre 1931, n. 1444; 
  Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre  1944,  n.
438; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1  febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per  la  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
Segretario di Stato per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga a quanto dispone l'art. 41 del R. decreto-legge 8  maggio
1924, n. 745, per le promozioni da conferirsi per merito  comparativo
al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, lo scrutinio
da indirsi dopo la entrata in vigore  del  presente  decreto,  potra'
comprendere i posti vacanti fino al 30 novembre 1945.