IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547, Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra; Decreta: Art. 1. In deroga, alle vigenti disposizioni e fino al 31 dicembre 1947, le promozioni a vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco, sono conferite, in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.