IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
  Vista la legge 4  settembre  1940,  n.  1547,  Vista  la  legge  27
dicembre   1941,   n.   1570,   contenente   le   nuove   norme   per
l'organizzazione dei servizi antincendi; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante  norme  sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno, di concerto con i Ministri per  il  tesoro  e  per  la
guerra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga, alle vigenti disposizioni e fino al 31 dicembre 1947, le
promozioni a vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª
classe nei Corpi dei vigili del fuoco, sono conferite, in  base  alle
disposizioni contenute negli articoli seguenti.