UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo: 24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza; 36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno; 72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente; 24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto; 24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno. Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalita' doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.