UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il   R.  decreto  12 luglio  1923,  n. 1491,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.
  Visti  i  decreti  Luogotenenziali  22 giugno  1944,  numero  154 e
5 settembre 1944, n. 202;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Alle  persone di famiglia di coloro che, gia' provvisti di pensione
od  assegno  di  guerra,  non  abbiano piu' dato notizia di se' e non
abbiano  pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi
per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, e' concessa la pensione
o  l'assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per
causa di guerra.
  La pensione o l'assegno viene liquidato nella misura prevista per i
congiunti  degli  infortunati  civili  salvo  risulti  che, quando il
pensionato  scomparve,  era  in  servizio  militare, nel qual caso si
applicano le disposizioni vigenti per i militari.
  Agli  effetti  dei  precedenti  commi  si  considerano  persone  di
famiglia  quelle che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di
guerra.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo non sono applicabili alle
persone  di famiglia di coloro a cui siano stati concessi assegni non
rinnovabili,   a'   termini   degli   articoli  6  e  7  del  decreto
Luogotenenziale  20 maggio 1917, n. 876 e dell'art. 13 del R. decreto
12 luglio 1923, n. 1491.