UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni; Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, numero 154 e 5 settembre 1944, n. 202; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Alle persone di famiglia di coloro che, gia' provvisti di pensione od assegno di guerra, non abbiano piu' dato notizia di se' e non abbiano pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, e' concessa la pensione o l'assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per causa di guerra. La pensione o l'assegno viene liquidato nella misura prevista per i congiunti degli infortunati civili salvo risulti che, quando il pensionato scomparve, era in servizio militare, nel qual caso si applicano le disposizioni vigenti per i militari. Agli effetti dei precedenti commi si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di guerra. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle persone di famiglia di coloro a cui siano stati concessi assegni non rinnovabili, a' termini degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dell'art. 13 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.